Tra i numerosi interventi emanati dal Governo per alleviare le difficoltà economiche delle imprese, conseguenti all’emergenza sanitaria Covid 19, alcuni riguardano l’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali dovuti anche dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP). I provvedimenti legislativi che hanno disposto gli esoneri in questione sono stati numerosi e spesso non coordinati tra loro, per cui riteniamo opportuno fornire in questa pagina, un articolo di sintesi, rimandano gli interessati ai nostri uffici per le puntualizzazioni del caso.
Esonero contributivo per le mensilità di novembre e dicembre 2020, gennaio 2021. Disposto dal Decreto Ristori, l’esonero interessa la generalità delle imprese agricole, quelle della pesca, dell’acquacoltura, delle imprese produttrici di vino e di birra e dei soggetti la cui attività rientra tra quelle riportate nell’allegato al Decreto. La componente Inail è comunque dovuta. La differenza rispetto a quanto originariamente dovuto per il 2020 e 2021, non avrà alcuna conseguenza sui diritti legati ai contributi, compreso l’importo della futura pensione. L’esonero dovrà essere richiesto all’Inps ma al momento la procedura per inviare l’istanza non è stata ancora rilasciata.
Esonero contributivo per la mensilità di febbraio 2021. A differenza dell’esonero di cui al punto precedente, l’esonero disposto dal Decreto Sostegni bis interessa le imprese agricole che esercitano attività vitivinicola, agrituristica, aziende produttrici di vino e di birra. Per il resto vale quanto riportato sopra in merito alle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
“Anno bianco contributivo”. Disposto dalla Legge di Bilancio 2021, introduce un’ulteriore e più ampio esonero contributivo, il cd anno bianco. Oltre agli artigiani, commercianti ed alcune figure professionali iscritte alla Gestione separata Inps, vi rientrano gli IAP, i CD, i mezzadri e coloni. L’esonero spetta ai soggetti con posizione Inps attiva al 31 dicembre 2020 e che risultano iscritti alla gestione previdenziale al 1° gennaio 2021. Interessa la componente contributiva dovuta per il 2021, con esclusione dei contributivi Inail ed al netto delle altre agevolazioni Inps eventualmente spettanti dall’interessato, comprese quelle appena sopra descritte. È previsto un limite massimo individuale dell’esonero di € 3mila su base annua, sia per il titolare dell’impresa che per ogni collaboratore familiare iscritto all’Inps. A differenza degli altri esoneri sopra illustrati, quello in commento non è legato alla tipologia di attività svolta ma ai seguenti requisiti, ai quali deve rispondere il titolare dell’impresa:
- aver subito una perdita di fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 (requisito non necessario per chi si è iscritto alla gestione previdenziale a partire dal 2020);
- reddito derivante dall’attività non superiore a € 50mila. Per le imprese agricole il reddito di riferimento è il reddito agrario e quello eventualmente prodotto da attività connesse (agriturismo, esercizio macchine agricole, ecc.)
- documento di regolarità contributiva (DURC) regolare;
- non essere titolare di contratto di lavoro dipendente o titolare di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità o di rendita Inail diretta o indiretta.
Nel caso in cui il titolare dell’impresa sia anche titolare di un contratto di lavoro subordinato o di una pensione diretta, l’esonero potrà spettare eventualmente per i mesi nei quali il soggetto non aveva né un rapporto di lavoro attivo né la titolarità di una pensione diretta. Per beneficiare dell’esonero, l’interessato deve presentare telematicamente all’Inps una specifica domanda, non oltre il 30 settembre. Successivamente alla scadenza, l’Inps effettuerà i controlli per verificare l’eventuale rispondenza dei requisiti. In caso di non rispondenza, l’Istituto recupererà le somme non versate, maggiorate di sanzioni ed interessi. L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di domanda di esonero accolta, potrà essere richiesta in compensazione o a rimborso, entro il 31 dicembre.
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