Rischio incendi. Abbruciamenti vietati dal 1° luglio 2024 in tutta la Toscana

27 Giugno 2024

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Dal 1 luglio al 31 agosto scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.

Nel periodo a rischio incendi boschivi è vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.

Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

La Regione potrà prolungare il periodo di divieto assoluto, anche per singolo territorio comunale, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi.

Durante il periodo a rischio incendi è disponibile sulla homepage regionale un bollettino di informazione per la cittadinanza, predisposto secondo un format condiviso a livello nazionale, che consente di visualizzare in maniera semplice e immediata, su una scala a 4 colori, il livello di rischio giornaliero per lo sviluppo e la propagazione di incendio boschivo.

Oltre al monitoraggio del rischio è prevista una sezione che evidenzia i comportamenti corretti che ciascuno di noi deve tenere, sia per evitare l’innesco di un incendio forestale, sia per segnalare un avvistamento.

Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio boschivo è pregato di segnalarli al Numero unico di Emergenza 112 o al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi. INFO SU: https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi

Bollettino rischio incendi boschivi in Toscana: https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.html

Ulteriori informazioni su: https://www.regione.toscana.it/abbruciamento-di-residui-vegetali


Le buone regole, cosa non fare mai

1) Le buone norme per evitare danni all’ambiente e alle infrastrutture, buone regole di comportamento preziose per la protezione individuale degli operatori e per la tutela del reddito agricolo
– Prestare particolare attenzione all’utilizzo di macchinari e attrezzi agricoli con organi rotanti che, al contatto con il terreno, possono produrre fiamme libere o scintille. L’impiego di queste macchine operatrici (quali ad esempio le mietitrebbia o le trincia) deve essere limitato al massimo nelle ore e nelle giornate più calde ed evitato del tutto in presenza di vento.
– Al fine di interrompere o rallentare la propagazione del fuoco, è buona norma realizzare preventivamente o, in caso di necessità anche durante un incendio, idonee interruzioni perimetrali dei campi, attraverso fasce di terreno lavorato larghe almeno un metro. Questo tipo di attività di prevenzione risulta indispensabile per le superfici agricole di grandi di mensioni o nei casi di prossimità ad abitazioni, stalle, discariche o realtà boschive a particolare rischio di innesco che l’agricoltore sa valutare anche per la conoscenza storica del territorio. La lavorazione deve essere realizzata in profondità attraverso l’aratura, perché con la sola fresatura potrebbe rimanere mischiata alla terra vegetazione sufficiente a fornire combustibile all’incendio. Quando si lavora con i macchinari e gli attrezzi agricoli soggetti a surri scaldamento, assumere come comportamento abituale quello di dotarsi di estintori portatili, che risultano preziosi nel primo intervento in caso di innesco del fuoco.

2)  In caso di abbruciamento o accensione di fuochi in aree boscate o vicine al bosco è importante seguire semplici norme di prevenzione:
– Non procedere mai singolarmente ad un’operazione di abbruciamento di residui vegetali, per la quale occorre essere sempre almeno in due persone.
– È buona norma avvisare prima dell’avvio dell’abbruciamento/accensione fuoco il  Comando stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio, fornendo tutti i dati di localizzazione dell’abbruciamento.
– Dotarsi di attrezzi utili in caso di necessità di spegnimento del fuoco, quali picconi, pale, falcetti e taniche per il rifornimento di acqua

3) Non procedere MAI all’abbruciamento
– in presenza di vento
– nei periodi di grande siccità
– nelle ore più calde della giornata

4) Piccoli cumuli in spazi ripuliti: gli abbruciamenti sono consentiti a condizione che siano effettuati:
– in spazi vuoti, preventivamente ripuliti dalla vegetazione
– concentrando il materiale in piccoli cumuli nella quantità massima giornaliera di 3 metri steri ad ettaro (lo stero equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti)
– limitando l’accensione contemporanea di più cumuli
– limitando l’altezza delle fiamme

5) Quando si può abbandonare la zona e i cumuli di abbruciamento?
– l’abbruciamento deve essere tenuto sotto controllo costante, fino al suo completo spegnimento. E’ possibile abbandonare la zona solo dopo un’attenta verifica dell’estinzione di tutti i focolai e delle braci.

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