Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70/2022 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” lo smart working semplificato, nel settore privato viene prorogato fino al 30 giugno.

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I datori privati continueranno ad applicare, se utilizzabile, la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti con contratti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017.

Sempre fino al 30 giugno viene prorogato anche lo smart working per i lavoratori fragili.

Le imprese continueranno a comunicare al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei dipendenti in smart working e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Sempre in via telematica potranno essere comunicate le informative in materia di sicurezza sul lavoro che i datori di lavoro devono trasmettere almeno una volta all’anno ai dipendenti.


USO DELLE MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli in cui sono previsti dispositivi di protezione superiore, la mascherina chirurgica continuerà a essere un dispositivo di protezione obbligatorio.

Dal 1° maggio 2022, sui luoghi di lavoro, si potrà fare a meno della mascherina chirurgica solo e soltanto se è garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Diversamente, l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica si applicherà a tutti i lavoratori anche domestici.


GREEN PASS

Dal 1° al 30 aprile 2022, l’uso delle certificazioni verdi sarà di molto alleggerito rispetto all’attuale disciplina. Infatti, per accedere al luogo di lavoro dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022 i lavoratori, compresi gli over 50, dovranno possedere e, su richiesta, esibire al datore di lavoro una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass “base”. Tale obbligo cessa dal 1° maggio 2022. Basterà quindi il green pass base e non più il super green pass per accedere al luogo di lavoro.

Il super green pass continuerà a essere necessario fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei
  • centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza (e non più la quarantena), consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell’ultimo contatto stretto e a effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

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