In un altro articolo abbiamo informato che fino al 31 marzo, per accedere agli uffici Cia (e in altri ambiti) sarà necessario essere dotati di Green pass base o rafforzato (per gli over 50). Di seguito troverete una sintesi sulle regole e i contesti in cui è consentito l’accesso senza il Green pass.
DOVE NON SERVE / Il Dpcm individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga riguarda i servizi e le attività che si svolgono in locali al chiuso in cinque ambiti:
- alimentare e prima necessità;
- sanitario e veterinario;
- di giustizia;
- di sicurezza personale.
Alimentare e prima necessità
Le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza Green Pass indicate nell’allegato al Decreto riguardano:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Sanitario e veterinario
Per l’approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e, comunque, l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, è sempre consentito l’accesso fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
Sicurezza
E consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie locali allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.
Giustizia
È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché la presenza della persona convocata per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale.
Maggiori informazioni su: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Le regole per l’accesso agli uffici e alle aziende: Green pass base o rafforzato (over 50). Fino al 31 marzo obbligatorio per accedere agli uffici Cia
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