Chi ha diritto al contributo, chi è escluso, gli esempi per capire meglio
Ci saremmo aspettati qualcosa di più dal. O almeno, qualcosa di diverso, visto che la relazione di accompagnamento al Decreto Sostegni esordisce affermando che l’eliminazione dei codici attività dai parametri da utilizzare per individuare gli aventi diritto al nuovo contributo a fondo perduto, evita sperequazioni. Ed invece, le sperequazioni si sono create comunque.
Non è facile, ma l’esperienza di ormai un anno fa, pare non sia servita a nulla. Imprese che per poco più di un euro non prendono il contributo e per contro, imprese che per poco meno di un euro prendono il contributo; imprese che con una perdita di migliaia di euro, otterranno mille o duemila euro ed imprese che con perdite di dieci, venti euro, otterranno gli stessi mille o duemila euro. Sperequazioni? Eccome! Possono rientravi, questo sì, tutte le partite IVA, imprese e professionisti ma a determinate condizioni.
Chi ne ha diritto
Beneficiari sono i titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa, comprese le agricole, arte o professione. La soglia limite di ricavi/compensi/volume d’affari individuata per l’ammissione al contributo, è di 10milioni di euro con riferimento al 2019. Per le imprese agricole la soglia suddetta si individua nel volume d’affari relativo allo stesso anno 2019.
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Gli esclusi dal contributo
Non può ottenere il contributo chi ha cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 (magari proprio perché la chiusura forzata non ha consentito di continuare ad esercitare l’attività!). Esclusi anche quei soggetti (coraggiosi!), che hanno attivato la Partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Esclusi anche gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.
Determinazione del contributo
La riduzione del valore medio mensile del 2020 rispetto al 2019, deve essere almeno pari al 30%. Tale requisito non è richiesto per chi ha attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2019: il contributo spetta comunque o in funzione della perdita, a prescindere dal 30%, o nell’importo minimo di mille euro se ditta individuale, o duemila euro se società. Verificata la perdita di almeno il 30% di ricavi/fatturato, per le imprese e professionisti con partita IVA attiva al 31 dicembre 2018, il contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed il corrispondente valore medio mensile del 2019.
La percentuale di contributo è pari al 60%, se i ricavi/compensi/fatturato fiscale nel 2019 è stato fino a 100mila euro; 50% se compreso tra 100.001 euro e 400mila euro; 40% se compreso tra 400.001 euro e 1milione di euro; 30 se compreso tra 1.000.001 euro e 5milioni di euro; 20% se compreso tra 5.000.001 euro e 10milioni di euro. Importo massimo di contributo erogabile, 150mila euro; importo minimo mille euro per le ditte individuali, 2mila euro per le società.
Un esempio può aiutare a comprendere meglio
- Impresa individuale Tizio.
- Partita IVA attiva al 31 dicembre 2018.
- Volume d’affari fiscale (al netto della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2019: euro 100mila.
- Volume d’affari effettivo (comprensivo della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2019: € 130mila.
- Volume d’affari effettivo (comprensivo della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2020: € 70mila.
- Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2019: (130.000/12) = € 10.833,33.
- Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2020: (70.000/12) = € 5.833,33.
- Perdita percentuale 2020/2019 = 46,15% [(10.833,33-5.833,33)/10.833,33]
La differenza tra il fatturato medio mensile del 2020 rispetto allo stesso valore del 2019 è superiore al 30%, per cui l’imprenditore ha diritto al contributo a fondo perduto.
- La percentuale del contributo è pari al 60% (volume d’affari fiscale 2019 fino a 100mila euro).
- Differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 = € 5mila (€ 10.833,33-5.833,33).
- A fonte di una perdita di fatturato effettivo di € 60mila, il contributo a fondo perduto è pari a € 3.000 (€ 5.000*60%).
L’impresa/professionista che ha attivato la partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018 e fino al 23 marzo 2021, ha comunque diritto al contributo a fondo perduto. Se l’attivazione è avvenuta entro novembre 2019, l’impresa può determinare l’eventuale perdita di ricavi/compensi/fatturato, rapportando il valore 2019 ai mesi di svolgimento di attività ad esclusione del mese di attivazione della partita IVA e confrontando il dato ottenuto con il medesimo rapporto per il 2020. Anche in questo caso un esempio può aiutare a comprendere meglio.
- Società Caio e Sempronio.
- Attivazione partita IVA marzo 2019.
- Volume d’affari fiscale (al netto della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2019 = € 30mila.
- Volume d’affari effettivo (comprensivo della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.), da aprile a dicembre 2019 = € 30mila.
- Volume d’affari effettivo (comprensivo della cessione di beni ammortizzabili, passaggi interni, ecc.) per il 2020 = € 10mila.
- Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2019 = € 3.333,33 (€ 30.000/9).
- Valore medio mensile del fatturato effettivo per il 2020 = € 833,33 (€ 10.000/12).
- Perdita percentuale 2020/2019 = 75% [(3.333,33-833,33)/3.333,33].
La differenza tra il fatturato medio mensile del 2020 rispetto allo stesso valore del 2019 è superiore al 30%, per cui l’impresa ha diritto al contributo a fondo perduto. Ne avrebbe avuto diritto anche se la differenza fosse risultata inferiore al 30%, se non vi fosse stata differenza ed anche se nel 2020 avesse realizzato un fatturato superiore al 2019. In queste ultime circostanze, essendo una società, il contributo sarebbe stato pari ad almeno 2mila euro.
- La percentuale del contributo è pari al 60% (volume d’affari fiscale 2019 fino a 100mila euro).
- Differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 = € 2.500 (€ 3.333,33-833,33).
- Dato che l’applicazione della percentuale di contributo del 60% è inferiore al minimo comunque assicurato (€ 2.500*60%=€ 1.500), alla società in esempio spetta il contributo minimo di € 2.000.
- A fronte di una perdita di fatturato effettivo di € 20mila, il contributo a fondo perduto è pari a € 2mila.
Per la determinazione del fatturato, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi: data di consegna o spedizione dei beni o di pagamento del servizio. Il contributo può essere richiesto con accreditamento sul conto corrente o sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
È necessario presentare l’istanza telematica entro il prossimo 28 maggio. Gli uffici della Cia sono a disposizione per informazioni, chiarimenti e per la gestione completa della pratica.
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