La continua evoluzione economica e sociale del Paese ha comportato una continua crescita della richiesta di prestazioni di lavoro domestico. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di cittadini che, di fronte a servizi socio-assistenziali insufficienti o assenti specie nelle aree rurali, sono costretti a richiedere nella propria famiglia la presenza di lavoratori che svolgano il ruolo di assistenza familiare, soprattutto nel ruolo di badanti per offrire assistenza ai propri familiari bisognosi e non autosufficienti per l’età, per incapacità, per malattia.
Questi cittadini “datori di lavoro domestico”, dovranno confrontarsi con una serie di adempimenti di legge che se non rispettati correttamente possono far incorrere in sanzioni e responsabilità civili e penali. L’impegno del Caf Cia è di non lasciarli da soli, ma di assisterli e tutelarli, dalla stipula del contratto di lavoro, alla elaborazione dei cedolini paga mensili, al calcolo dei contributi, alla compilazione dei documenti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Il rapporto di lavoro domestico
Il rapporto di lavoro domestico ha per oggetto la prestazione lavorativa finalizzata al funzionamento della vita familiare. In ragione di tale prerogativa il suddetto rapporto è sempre stato ricondotto tra i rapporti di lavoro speciali. In effetti esso presenta caratteristiche speciali dovute alla natura della prestazione lavorativa resa dal lavoratore, al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa e, non ultimo, alla particolare natura del soggetto datoriale.
Il legislatore lo ha nel tempo tutelato e regolamentato con una normativa speciale come quella contenuta negli articoli 2240 – 2246 del codice civile e quella contenuta nella Legge 2 aprile 1958, n. 339. Nel 1969 la Corte Costituzionale, con la sentenza 27 marzo 1969, n.68, in cui viene dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2068 del codice civile, nella parte in cui disponeva la sottrazione alla disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro concernenti prestazioni di natura domestica, violando in tal modo l’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, apre Lo spazio per la contrattazione collettiva che diverrà d’ora in avanti il riferimento imprescindibile all’atto di sottoscrizione di un contratto di lavoro domestico e, con riguardo all’assunzione di lavoratori extracomunitari, la condizione di legittimità per la stipulazione dei contratti individuali di lavoro e dei contratti di soggiorno.
Costituzione rapporto di lavoro
Il Caf Cia assiste il datore di lavoro nel rilascio della comunicazione obbligatoria all’Inps, entro le ore 24 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. Tale comunicazione, oltre all’iscrizione del lavoratore all’Ente previdenziale, ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Anche la stipula del contratto, così come previsto dalle norme civilistiche e contrattuali, e le comunicazioni telematiche all’Inps in caso di modifiche del rapporto di lavoro, saranno un servizio offerto dal Caf Cia.
Svolgimento del rapporto di lavoro
Il CAF CIA assisterà le famiglie durante tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico emettendo i cedolini paga con il calcolo dei giorni di ferie, malattia, straordinari, assenze, trattenute Inps. Inoltre elaborerà i dati per il calcolo della tredicesima e per il CUD da rilasciare al lavoratore.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il CAF CIA si occuperà di comunicare telematicamente all’INPS, entro 5 giorni dalla data di cessazione, l’avvenuta chiusura del rapporto di lavoro, provvedendo alla elaborazione del TFR e di tutte le spettanze maturate dal lavoratore.
Contributi e agevolazioni fiscali
Dal 2011 il pagamento trimestrale dei contributi avviene tramite il modello MAV e non più con il bollettino postale. Il cedolino del MAV, elaborato dall’Inps sulla base di un trimestre lavorato in maniera completa, senza eventuali assenze non retribuite o altre variazioni, viene spedito al datore di lavoro dalla sede INPS di competenza entro il termine della scadenza dei pagamenti.
Il CAF CIA può verificare la correttezza del calcolo ed eventualmente rielaborare un nuovo MAV.
Il datore di lavoro che assume una colf/badante ha diritto alla deduzione dei contributi INPS versati durante l’anno. Inoltre per l’assunzione di una badante che assiste un soggetto non autosufficiente si ha diritto, oltre alle deduzioni dei contributi Inps, ad una ulteriore detrazione del 19%, per un importo non superiore ad euro 2.100,00.
Il CAF CIA curerà la dichiarazione necessaria per ottenere le suddette agevolazioni.
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