Il D.M. 19 ottobre 2022 n. 532191 ha previsto risorse pari a 25 milioni di euro. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti per le spese energetiche nel periodo 1 marzo 31 agosto 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Di seguito i punti principali del provvedimento.
Possono beneficiare dell’aiuto: “le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, inscritte all’Inps, iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (Sian) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici Ateco:
- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2;
- 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Gli aiuti non spettano:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191 (GURI n.282 del 2 dicembre 2022) e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022;
- alle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea.”
Alle imprese agricole beneficiarie che si sono costituite prima del 1° marzo 2021 (da fascicolo aziendale del Sian come data di apertura della Partita Iva) viene concesso un aiuto nel caso in cui i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo: 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi sostenuti nello stesso periodo dell’anno 2021. L’aiuto viene determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021 (da Fascicolo Aziendale del Sian come data di apertura della Partita Iva), è concesso un aiuto nel caso in cui i costi per l’acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo: 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione fino al 31 agosto 2021, rapportato, pro quota , ad una durata semestrale. Anche in questo caso l’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 (da Fascicolo Aziendale del Sian come data di apertura della Partita Iva) è concesso un aiuto per l’acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l’aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell’IVA).
In tutti i casi i costi energetici da considerare sono quelli per l’acquisto delle seguenti risorse energetiche:
- Energia elettrica;
- Gas metano;
- G.P.L.;
- Gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.
La domanda di aiuto potrà essere presentata su portale SIAN https://www.sian.it dal 25 gennaio 2023 entro e non oltre il 27 febbraio 2023.
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