Aiuti per disabili 2023. Tutte le agevolazioni previste dalla Legge di bilancio

2 Febbraio 2023

Una panoramica generale sugli aiuti per disabili disponibili per il 2023

L’elenco completo degli aiuti per disabili disponibili 2023, dalle novità previste dalla Legge di Bilancio alle misure già in vigore e confermate per l’anno in corso. Le nuove misure introdotte si aggiungono a modifiche di quelle già preesistenti.

Infatti a partire dal potenziamento dell’Assegno Unico per le famiglie con figli affetti da disabilità, della proroga dello smart working semplificato per i lavoratori diversamente abili, fino all’istituzione di diversi fondi, borse di studio e per universitari e non solo.

Di seguito l’elenco dettagliato di quali sono tutti gli aiuti per disabili attivi nel 2023 e, in particolare, le novità introdotte facendo un riepilogo delle misure già in vigore e confermate nel 2023.


AIUTI PER DISABILI 2023, AGEVOLAZIONI SU GAS ED ENERGIA ELETTRICA. Il Bonus sociale per disagio economico per il gas e per l’energia elettrica. La norma stanzia anche 2.400 milioni di euro per aumentare, per il primo trimestre 2023, gli importi dei bonus concessi sia per disagio economico (elettricità e gas) che per disagio fisico (elettricità) cioè per le persone con disabilità che usano apparecchi elettromedicali e ausili salvavita. Il tutto sarà disciplinato con delibera dell’ARERA.


REDDITO DI CITTADINANZA. La misura del reddito di cittadinanza verrà d’ora in poi riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità (anziché le diciotto precedenti). Vengono però poste delle eccezioni a questa nuova limitazione: non si applica nel caso nel nucleo siano presenti persone con disabilità, o minori o persone con almeno sessant’anni di età.


DETRAZIONE DELLE SPESE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. La legge di bilancio conferma ed estende alla fine del 2025 la detraibilità (75%) delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, se la spesa sostenuta è di 20.000 euro, la detrazione totale è di 15.000 euro e la quota annuale è di 3.000 euro. Ovviamente la detrazione arriva fino alla compensazione dell’imposta dovuta all’erario (IRPEF). Se in uno dei 5 anni l’imposta fosse di 2.000 euro, anche la detrazione arriverebbe solo a 2.000 euro (se ne perderebbero 1.000).

La norma istitutiva ammette la possibilità alternativa della cessione del credito, cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori dei lavori, come già avviene con il bonus 110%.

Fra le spese ammissibili ci sono anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.


BORSE DI STUDIO, PENSIONI E LIMITI REDDITUALI. Per ottenere l’erogazione di pensioni (invalidi, ciechi, sordi) e assegni (invalidi parziali) sono previsti specifici limiti reddituali strettamente personali: rispettivamente 17.920 euro e 5.391,88 euro annui (2023).

Norme, giurisprudenza e circolari hanno più volte confermato che nel calcolare quei limiti si considerano i redditi imponibili ai fini IRPEF, non quindi i redditi esenti. In legge di bilancio si è voluto precisare che non devono essere computate le borse di studio, né per i limiti reddituali per pensione e assegno, né per le eventuali maggiorazioni.

Nel valutare questo testo va ricordato che molte borse di studio sono già esenti da imposizione fiscale. Per i titolari di queste non cambia nulla. Ne potranno invece giovare, residualmente, gli studenti con disabilità che siano riusciti ad ottenere alcune borse di studio che attualmente non rientrano fra quelle esenti.


OPZIONE DONNA. Dal 2023 avranno diritto al trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessant’anni e siano anche in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il “coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

SMART WORKING E LAVORATORI FRAGILI. Si tratta di una riformulazione, in parte più restrittiva e in parte più vincolante, delle norme che sul punto si sono alternate negli ultimi due anni.

La disposizione vale, fino al 31 marzo 2023, per i dipendenti pubblici e privati e prevede che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Riguarda i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate da uno specifico decreto del Ministro della salute. Nessuna proroga invece per l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero, agevolazione già cessata da mesi.


ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE. Dal 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito il precedente assegno al nucleo familiare, ampliandone la platea dei beneficiari e fissando nuove regole di accesso. In un numero significativo di condizioni ciò ha comportato un trattamento meno favorevole che in passato, in particolare per i nuclei con figli con disabilità di età superiore ai 21 anni.

La legge di Bilancio 2023 stabilisce che per i figli con disabilità, tutti a prescindere dall’età, è previsto che l’assegno unico e universale per ciascun figlio sia di massimo 175 euro mensili. Questa cifra la si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per i figli con disabilità fino ai 21 anni di età è prevista, in aggiunta, una maggiorazione a prescindere dall’ISEE:

  • 105 euro nel caso di non autosufficienza;
  • 95 euro nel caso di disabilità grave;
  • 85 euro nel caso di disabilità media.

Nella categoria della non autosufficienza rientrano: i titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta.

Nella categoria della disabilità grave rientrano: i titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravita (legge 104/1992, art. 3, comma 3), i ciechi parziali, i sordi prelinguali, gli invalidi al 100%, …;

Nella categoria della disabilità media rientrano: titolari di indennità di frequenza, gli ipovedenti gravi, gli invalidi dal 67 al 99%. Oltre i 21 anni di età non è prevista alcuna maggiorazione.

Viene esteso anche per il 2023 l’importo aggiuntivo (120 euro mensili) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell’ambito di applicazione della maggiorazione temporanea (in particolari situazioni, fra cui limiti di ISEE).


FONDO PER LE PERIFERIE INCLUSIVE. Nella legge di bilancio si rileva anche l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per le periferie inclusive, con una dotazione di 10 milioni di euro.

Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti (che in Italia sono 10) per il finanziamento di progetti finalizzati “a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile”.

L’obiettivo è “promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città”.

L’indicazione lascia alcune perplessità che forse potranno essere colmate dal decreto interministeriale che dovrà disciplinare tempi e modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei relativi progetti, atto che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni.

ISTITUZIONI DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM). La legge di bilancio incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2023, i fondi delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento.

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